1. All'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Il comma 1 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultano iscritti al medesimo albo alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
2. L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato.